Art. 2.

      1. Il Ministro della giustizia è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni alle tabelle A e B annesse all'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituite dalle tabelle A e B annesse al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, e successive modificazioni.